Farmacie rurali: natura del termine per l’istanza di richiesta dell’indennità di disagiata residenza

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Avv. Marco Ottino – Avv. Stefano Simonetta | 15/06/2021

In base all’articolo 1 della L. 8 marzo 1968, n. 221, le farmacie sono classificate in due macro-categorie: farmacie urbane (situate in Comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti) e farmacie rurali (ubicate in Comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti[1].

Le farmacie rurali hanno diritto a un’indennità di cd. “disagiata residenza”, stabilita nell’ammontare da leggi regionali, a parziale compensazione della situazione di difficoltà in cui si trovano a operare.
Nel sistema introdotto dalla L. 221/1968, l’attribuzione dell’indennità ai farmacisti, titolari, direttori o gestori provvisori di farmacie rurali è diversamente disciplinata a seconda che la farmacia sia ubicata in località con popolazione compresa fra 3.000 e 5.000 abitanti, ovvero in centri con popolazione inferiore.

Nella prima ipotesi – popolazione compresa tra 3.000 e i 5.000 abitanti – la concessione dell’indennità è rimessa all’apprezzamento discrezionale dell’apposita Commissione provinciale, prevista dall’art. 105 T.U. 27 luglio 1934 n. 1265, sempre che il reddito del farmacista non superi un certo ammontare, mentre, nella seconda ipotesi – popolazione inferiore a 3.000 abitanti – l’indennità è dovuta, indipendentemente dall’entità del reddito del farmacista, in una misura predeterminata dalla legge, graduata in rapporto inverso all’entità della popolazione del luogo, e la predetta Commissione ha compiti meramente ricognitivi dei presupposti e dei requisiti posti dalla legge, senza alcun potere discrezionale (né in ordine all’an, né in ordine al quantum).

Il riconoscimento dell’indennità è inoltre requisito per l’accesso ad un’altra importante agevolazione: l’art. 1, comma 40, L. 23 dicembre 1996 n. 662, richiamando quanto disposto dall’art. 2, primo comma, L. 28 dicembre 1995 n. 549, riconosce infatti alle farmacie rurali che abbiano presentato la domanda per beneficiare dell’indennità di residenza, una riduzione dello sconto sul corrispettivo loro dovuto dal Servizio sanitario nazionale. Come noto, l’accesso allo sconto costituisce la vera “ricchezza” della rurale sussidiata, offrendo alla farmacia un vantaggio economico ben più sostanzioso dell’esigua indennità.

L’art. 4 della citata L. 221/1968 dispone che la domanda volta ad ottenere l’indennità debba essere presentata “entro il 31 marzo del primo anno di ogni biennio“.

È quindi opportuno domandarsi quale sia la natura di tale termine, se perentoria – ovverosia a pena di decadenza – oppure ordinatoria – alla cui inosservanza, cioè, non sono previste sanzioni o effetti sfavorevoli.

I termini fissati dalla legge per l’esercizio di un diritto hanno, di regola, natura ordinatoria, salvo che la stessa legge non disponga espressamente il contrario o che la perentorietà del termine sia desumibile da concrete ragioni di carattere organizzatorio in capo all’Amministrazione, che successivamente dovrà attivarsi.

Il termine in questione non appare, invero, ricollegato a previsioni di decadenza, né a specifici riflessi organizzatori e finanziari ingenerati da una domanda tardiva tali da giustificare una deroga al principio generale elaborato dalla giurisprudenza del giudice amministrativo, secondo cui un termine, sia esso assegnato all’Amministrazione per l’esercizio di un potere o al privato per l’esercizio di un diritto, è da ritenersi ordinatorio quando non sia prevista alcuna sanzione decadenziale o difetti una espressa disposizione che lo qualifichi perentorio (Ex multis, T.A.R. Lazio, III Sez., 15 maggio 1998 n. 1094).

Segnatamente, la più recente giurisprudenza amministrativa sul punto, ormai consolidata e priva di pronunce di segno contrario dal lontano 2004, così si esprime:
“Dall’accertata natura ordinatoria del termine di cui all’art. 4 l. n. 221 dell’8 marzo 1968, discende, come corollario obbligato, che il farmacista, pur avendo tardivamente (ma comunque nei termini prescrizionali) presentato la domanda volta ad ottenere l’indennità di residenza, non ha perso il relativo diritto e, conseguentemente, neppure quello di fruire della riduzione dello sconto dovuto al S.s.n.” (T.A.R. Bari (Puglia), sez. I, 08/07/2004, n. 2947).

“Il termine previsto dall’art. 4 l. n. 221 del 1968 per la presentazione della domanda volta ad ottenere l’indennità di residenza ha carattere ordinatorio (sicché l’eventuale tardiva proposizione della domanda non comporta decadenza dal diritto), e ciò in quanto i temini fissati dalla legge per l’esercizio di un diritto hanno, di regola, natura ordinatoria, salvo la stessa legge non disponga espressamente il contrario o che la perentorietà del termine sia desumibile da concrete ragioni di carattere organizzativo in capo all’amministrazione” (T.A.R. Potenza (Basilicata), 15/09/2000, n. 546).

Alla luce delle considerazioni sin qui riportate, non può che concludersi per la natura meramente ordinatoria del termine previsto dall’art. 4 L. 221/1968.

Ne consegue, pertanto, che il mancato rispetto del termine previsto ex lege non comporterà per la farmacia interessata alcuna decadenza rispetto alla possibilità di presentare tardivamente l’istanza (purché nel termine di prescrizione ordinaria di dieci anni), né alcuna preclusione al connesso diritto di fruire della riduzione dello sconto sulle somme dovute dal S.s.n.

[1] Non sono invece classificate come rurali le farmacie ubicate nei quartieri periferici delle città, congiunti alle stesse senza discontinuità di abitati.

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