Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

  • Home
  • Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

Dottore Commercialista Martina Boggetto | 21/06/2021

Al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, l’art. 32 del DL 73/2021 disciplina un nuovo credito d’imposta nella misura del 30% di alcune spese sostenute da giugno ad agosto 2021 per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, ma vediamo meglio di cosa si tratta.

Chi sono i soggetti beneficiari?

  • i soggetti esercenti attività d’impresa;
  • gli esercenti arti e professioni;
  • gli enti non commerciali, inclusi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Qual è il periodo in cui bisogna sostenere le spese per godere di tale agevolazione?
Il credito spetta per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021. Ai fini dell’imputazione delle spese, per gli esercenti arti e professioni dovrebbe rilevare il principio di cassa, per le società il principio di competenza.

Quali sono le spese oggetto di bonus?
Sono agevolabili le spese relative a:

  • sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative esercitate dai soggetti di cui al punto precedente;
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedentemente elencati, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Che cosa si intende per “sanificazione”?
Dovrebbero valere, in quanto compatibili, i chiarimenti forniti nell’ambito della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/2020 in relazione al precedente credito d’imposta sanificazione.
Con riferimento alle attività di sanificazione, in considerazione della ratio legis del credito d’imposta, deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica. Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti. Per questo motivo, è necessario fare riferimento alle indicazioni contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, ovvero in ulteriori protocolli, anche a carattere territoriale, sottoscritti dagli esercenti attività d’impresa e dagli enti territoriali, secondo le indicazioni ivi contenute temporalmente vigenti alla data di esecuzione degli interventi.
Sarà onere degli operatori professionisti della sanificazione, ovvero delle imprese che svolgono tale attività, curare la predisposizione di una certificazione che attesti che le attività svolte siano coerenti con quanto indicato nel già menzionato protocollo (circolare Agenzia delle Entrate n. 25/2020, § 3.2.1).

Tra le spese agevolabili, rientra anche l’attività di pulizia dell’impianto di condizionamento?
No. L’ordinaria attività di pulizia degli impianti di condizionamento non rientra tra quelle di sanificazione oggetto dell’agevolazione. Sono invece agevolabili le spese di pulizia degli impianti di condizionamento diverse da quelle sostenute per l’ordinaria prassi di manutenzione degli impianti e dei relativi filtri (ad esempio, pulizia/sostituzione stagionale) finalizzate ad aumentare la capacità filtrante del ricircolo attraverso la sostituzione dei filtri esistenti con filtri di classe superiore, mantenendo livelli di filtrazione/rimozione adeguati (sempre come chiarito dalla circolare Agenzia delle Entrate 25/2020, § 3.2.2).

In che misura spetta l’agevolazione?
Il credito d’imposta spetta nella misura del 30% delle suddette spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario (limite previsto per il credito d’imposta e non per le spese agevolabili), nel limite complessivo di spesa previsto per l’agevolazione, fissato in 200 milioni di euro.
Nota dolente: poiché è stato fissato un tetto massimo di spesa, è molto probabile che, come già accaduto nel 2020, a causa del numero di richieste superiore ai fondi disponibili, il credito sarà inferiore al 30% ad oggi ipotizzato.

Il credito d’imposta è oggetto di tassazione?
No. Per espressa previsione normativa, il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa e dell’IRAP.
Come può essere utilizzato il credito d’imposta una volta quantificato l’importo?
Il credito d’imposta può essere alternativamente:

  • utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese e quindi nell’anno 2022 per la dichiarazione dei redditi relativi al 2021;
  • inserito direttamente in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97.

È già stato emesso il provvedimento attuativo?
No. Ad oggi si è in attesa del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate nel quale saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa.

Tags: , ,