Le farmacie sono gestite in misura sempre crescente in forma societaria. A partire dalla riforma del 2017, che ha esteso la possibilità di diventare titolari di una farmacia anche alle società di capitali, possono essere titolari dell’attività farmaceutica tutte le società, sia di persone che di capitali, alle quali possono partecipare soci, sia farmacisti che non farmacisti, con l’unico obbligo di affidare la direzione della farmacia ad un farmacista.
La forma societaria assicura molti vantaggi, in misura diversa a seconda del tipo prescelto. L’elasticità dello strumento societario rende possibile una regolamentazione efficace e puntuale dei diversi interessi coinvolti nella gestione di una farmacia: dalla governance alla protezione del patrimonio individuale, dalla redditività alla gestione del passaggio generazionale. Non a caso, negli ultimi anni si è assistito in misura via via crescente al conferimento di imprese individuali-farmacie in società ed alla trasformazione di società di persone (titolari di farmacia) in società di capitali.
Del resto, poiché l’attività farmaceutica è non solo professionale, ma anche imprenditoriale, la gestione della farmacia mediante una società permette di suddividere il rischio imprenditoriale e di abbattere il costo del lavoro, oltre alla possibilità di “espansione” non accessibile all’imprenditore individuale.
SOCIETÀ DI PERSONE E DI CAPITALI
I modelli societari possibili sono previsti dal Codice civile, il quale distingue, tra società di persone (snc e sas) e società di capitali (srl e spa).
Le società di persone, benché soggetti giuridici (e come tali possibili titolari di farmacia), sono caratterizzate solo da autonomia patrimoniale; pertanto, i soci, qualora il patrimonio sociale sia incapiente, rispondono in via solidale, personalmente e illimitatamente, delle obbligazioni sociali, a prescindere dal capitale conferito (salvo il caso dei soci accomandanti nelle sas). Ciò comporta tra l’altro che il fallimento della società di persone coinvolge anche i soci, che in tal caso vengono dichiarati falliti insieme alla società stessa. Nelle società di persone vige il principio generale in base al quale ciascun socio ha il potere di amministrare e rappresentare la società; tuttavia, con diversa formulazione statutaria è possibile disciplinare diversamente i poteri di amministrazione, ad esempio prevedendo che tutti o solo alcuni poteri di ordinaria amministrazione siano assegnati a ciascun socio singolarmente, mentre i poteri di straordinaria amministrazione debbano essere esercitati congiuntamente con firma di tutti i soci.
Le società di capitali hanno invece piena personalità giuridica, infatti delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società, mentre i soci non rispondono dei debiti sociali e rischiano unicamente il capitale impiegato per acquistare la partecipazione sociale. In caso di fallimento, i soci non possono essere dichiarati falliti e il loro patrimonio personale non viene coinvolto nella liquidazione fallimentare della società. È pur vero che, qualora la società (di capitali) necessiti di affidamenti/finanziamenti (come accade frequentemente nella gestione di una farmacia), banche e istituti finanziari sono soliti richiedere a ciascun socio di garantire le obbligazioni della società con una garanzia personale (fidejussione), quindi anche in questa fattispecie i soci saranno esposti con il proprio patrimonio personale, nei limiti dell’importo garantito.
Nelle società di capitali il regime di amministrazione e di rappresentanza può essere variamente articolato, attribuendo ad esempio anche a soggetti estranei alla compagine sociale il ruolo di amministratore. In particolare, nelle srl, è possibile organizzare l’amministrazione in modo assai flessibile, secondo un criterio disgiuntivo/congiuntivo, tenendo eventualmente in conto i diritti particolari dei soci.
La diversa natura delle società, personale o capitalistica, ha conseguenze anche sul regime di circolazione delle partecipazioni. Nelle società di persone (ad eccezione del socio accomandante nella sas) la partecipazione non è trasferibile a terzi senza il consenso di tutti i soci e, in caso di morte del socio l’erede non può sostituirlo nella società, ma soltanto ottenere la liquidazione del valore della partecipazione. Nelle società di capitali, invece, le quote o le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi o mortis causa. In entrambi i casi, tuttavia, lo statuto sociale può prevedere diversamente, eliminando o stabilendo limiti alla circolazione delle quote (mediante le c.d. clausole di prelazione/di gradimento).
Di seguito si dettagliano le principali caratteristiche dei diversi tipi societari utilizzabili per l’attività di farmacia.
SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (SNC)
Nella snc i soci, a prescindere dalla percentuale di partecipazione agli utili, rispondono solidalmente, personalmente, sussidiariamente e illimitatamente delle obbligazioni societarie. Pertanto, qualora il patrimonio sociale non fosse sufficiente a coprire i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività d’impresa, i creditori possono pretendere il pagamento dell’intero credito da uno qualsiasi dei soci. Il creditore, tuttavia, prima di rifarsi sui soci deve procedere esecutivamente nei confronti della società.
Ciascun socio conferisce una propria quota di capitale: le quote possono essere differenti e anche la ripartizione degli utili/delle perdite segue di solito la stessa proporzione che si è adottata nel conferimento delle quote.
L’atto costitutivo della snc deve contenere almeno:
- la ragione sociale (contenente, oltre ad eventuali nomi di fantasia, il nome di uno o più soci);
- l’indicazione dei soci e dei loro conferimenti (cioè i trasferimenti di denaro dal proprio patrimonio al patrimonio sociale);
- l’oggetto (cioè lo scopo) della società (che nel caso delle farmacie può essere esclusivamente quello della gestione della farmacia stessa);
- la durata della società (importante in quanto allo scadere del termine il socio che non intenda proseguire il rapporto può chiederne lo scioglimento, mentre prima di tale data la società non può essere sciolta, salvo il verificarsi di certe circostanze quali il conseguimento dell’oggetto sociale o la volontà comune di tutti i soci);
- l’indicazione della sede della società.
I poteri di amministrazione e di rappresentanza spettano di norma a tutti i soci disgiuntamente (cioè senza necessità dell’assenso degli altri soci), salvo che nel contratto sociale non sia stabilito diversamente. Questo tipo di società di norma è scelta per esercitare attività di dimensioni medio-piccole; dati, infatti, i ridotti costi di avviamento, gestione e chiusura, è consigliata per il socio che intenda avviare un’attività farmaceutica che non richiede un grosso investimento, comporta rischi limitati e non genera utili netti ingenti. Vista la partecipazione di tutti i soci in prima persona all’attività, la confidenza e la reciproca fiducia tra i soci sono essenziali.
SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (SAS)
La sas, speciale tipologia di società di persone, il cui tratto caratteristico risiede nella suddivisione delle responsabilità tra i soci in due categorie:
- il socio accomandatario agisce in qualità di amministratore e rappresentante della società, ed ha responsabilità illimitata nei confronti dei creditori sociali/dei terzi in genere, rispondendo delle obbligazioni contratte dalla società con l’intero patrimonio personale. Tale responsabilità è però controbilanciata dai diritti nell’amministrazione dell’impresa, che spettano unicamente alla sua categoria. Egli risponde solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, ed è responsabile degli eventuali debiti contratti dalla società, senza limiti e con il proprio patrimonio personale. Tuttavia, risponde con il proprio patrimonio soltanto nel caso in cui il patrimonio aziendale non sia sufficiente ad estinguere i debiti verso i creditori. In pratica gli accomandatari coincidono con la figura dei soci della snc;
- il socio accomandante, invece, risponde solamente con il patrimonio investito nella società. Esso svolge sostanzialmente funzione di socio-finanziatore e in quanto tale non può ingerirsi attivamente nella gestione degli affari della società, non potendo partecipare all’amministrazione né trattare o concludere accordi in nome della società, se non autorizzato da una procura speciale per singoli affari. La violazione del divieto di immistione fa perdere il beneficio di responsabilità limitata, e pertanto fa acquisire la responsabilità illimitata verso i terzi per le obbligazioni sociali. Gli restano comunque i poteri ispettivi/di sorveglianza e il diritto di prendere visione del bilancio annuale e controllare i libri contabili e gli altri documenti sociali.
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (SRL)
Tra le società di capitali, l’srl è la forma di società più diffusa e comune per la gestione di una farmacia.
Essa è dotata di personalità giuridica, in cui i soci rispondono per le obbligazioni sociali solo nei limiti del capitale sottoscritto. Consente quindi una perfetta separazione tra il patrimonio dei soci e quello della società, con la conseguenza che i creditori possono rivalersi solamente sul patrimonio della società e non su quello dei singoli soci.
Ciascun socio ha un potere proporzionale alla quota posseduta, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo. Possono essere oggetto di conferimento tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica: denaro, crediti, magazzino, beni mobili ed immobili.
Le decisioni vengono prese con deliberazione assembleare, ma l’atto costitutivo può derogare a tale norma prevedendo modalità più agili ed informali di consultazione e di consenso scritto (lettera, pec).
L’amministrazione, a seconda della scelta dei soci, può essere affidata ad un amministratore unico o al consiglio di amministrazione (cda), che può delegare la maggior parte dei propri poteri ad un consigliere (l’amministratore delegato). Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società e sono responsabili verso di essi per i danni che possono essere causati. Tale responsabilità non si estende a chi dimostri di essere esente da colpa o che abbia fatto constare il proprio dissenso. I soci che non partecipano all’amministrazione dell’srl, a prescindere dalla propria quota di capitale sociale detenuta nella società, hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione.
Ciò consente anche ai soci di minoranza di poter ottenere tutte le informazioni e i documenti necessari per esercitare, in modo consapevole, i propri diritti sociali, tra i quali:
- diritto di voto;
- diritto di opzione relativamente a un aumento di capitale;
- diritto di recesso dalla società;
- diritto di chiedere la revoca degli amministratori;
- diritto di invalidare le decisioni dei soci;
- diritto di promuovere un’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.
L’organo di controllo (sindaco o collegio sindacale) e di revisione divengono obbligatori solo in presenza di determinate condizioni previste dall’art. 2477 c.c.
Questa fattispecie societaria presenta quindi delle caratteristiche che la pongono a metà strada tra società di capitali e società di persone. Di una società di capitali presenta l’autonomia patrimoniale perfetta (in base alla quale i soci rispondono limitatamente alla propria quota delle obbligazioni sociali) mentre la forte autonomia statutaria nella disciplina dei rapporti interni tra soci la avvicina alle società di persone.
Essa rappresenta un modello societario molto flessibile e adattabile al perseguimento di diversi obiettivi: dall’amministrazione e gestione della società alla distribuzione degli utili e alla valorizzazione di specifici apporti personali. L’srl copre una fascia di imprese di dimensioni medie, superiori alla snc ma inferiori alla spa (molto più complessa).
Lo statuto della srl può essere personalizzato, in modo da permettere l’adeguamento del funzionamento della società alle particolari esigenze dei soci. Ad esempio, una società può essere composta solo da soci apportatori di capitale che delegano la gestione ad un amministratore, o al contrario da soci lavoratori che intendono personalmente gestire la stessa come se fosse una società di persone.
I soci possono inoltre integrare, modulare e/o escludere le previsioni dello statuto, sottoscrivendo un apposito patto parasociale, in modo da regolare le loro posizioni personali all’interno della società, stabilizzando l’assetto proprietario, il governo della società e regolando l’exit. I patti parasociali consentono, in particolare, di prevenire e risolvere i dissidi e i problemi che possono intervenire tra i soci, per i più vari motivi, nel corso della vita sociale.
A questo punto, come scegliere qual è il tipo di società più adatto alla propria realtà?
La scelta tra l’uno o l’altro dei diversi tipi societari per la gestione di una farmacia deve essere adeguatamente ponderata, tenuto conto che a ogni tipo di società si applicano delle regole diverse e che da tali regole derivano conseguenze importanti, in termini di responsabilità per i debiti della società, di poteri dei soci e di costi, anche fiscali, per lo svolgimento dell’attività d’impresa.
I fattori da tenere in considerazione nella scelta della tipologia societaria sono essenzialmente:
- la responsabilità dei soci per i debiti della società;
- i poteri dei soci all’interno della società;
- i costi per la creazione e la gestione della società;
- il regime fiscale.
Sotto il profilo delle responsabilità dei soci, la scelta di una società di capitali è in generale consigliabile quando l’attività della farmacia abbia dimensioni consistenti e/o preveda rischi significativi o quando i soci non abbiano la certezza di controllarne effettivamente l’attività.
Occorre tuttavia considerare che, mentre le società di persone consentono di accedere al credito nei confronti di banche o fornitori senza prestare garanzie di alcun tipo – dato che la società di persone di sua natura garantisce già i terzi anche con il patrimonio dei singoli soci – optando per una società di capitali difficilmente potrà essere erogato credito alla società senza che banche e fornitori si garantiscano attraverso garanzie personali dei soci, fidejussorie o reali (pegno/ipoteca); pertanto, in tal caso anche i soci di società di capitali rispondono con il proprio patrimonio in caso di insolvenza della società.
Il fattore relativo ai poteri dei soci è rilevante soprattutto per coloro che detengono una quota minoritaria del capitale e sono quindi esposti al rischio di non dominare e condizionare la società. In generale, nelle società di persone i poteri dei singoli soci sono notevoli (con qualche limitazione per gli accomandanti nelle sas), mentre nelle società di capitali sono piuttosto limitati (anche se nelle srl i soci che non partecipano all’amministrazione hanno sempre il diritto di consultare la contabilità sociale). Lo statuto può derogare alle norme generali del Codice civile, ampliando o restringendo i poteri dei singoli soci, ma con alcuni limiti, in quanto la disciplina legale di ciascun tipo societario non può essere eccessivamente modificata.
I costi per la creazione e la gestione della società sono essenzialmente connessi a tre fattori:
- i costi iniziali per la costituzione della società (parcella notaio);
- gli adempimenti contabili e tributari;
- gli oneri per la remunerazione di organi interni della società.
In linea generale, i costi per la costituzione sono più bassi nelle società di persone e più alti nelle società di capitali. In queste ultime, infatti, vi sono maggiori oneri notarili e soprattutto maggiori adempimenti contabili e tributari, oltre all’obbligo annuale della redazione e deposito del bilancio di esercizio presso la Camera di Commercio. Inoltre, le società di persone non devono avere (e normalmente non hanno) degli organi sociali, mentre le società di capitali devono sempre avere un organo amministrativo (amministratore unico o consiglio di amministrazione), e presentano quindi dei costi di struttura maggiori di quelli delle società di persone.
Infine, la valutazione della convenienza fiscale del tipo di società da scegliere per l’esercizio della farmacia deve partire dal presupposto che qualsiasi società deve versare imposte rapportate all’utile conseguito nell’anno, come risultante dal bilancio (utile/perdita). È possibile affermare che la tassazione delle società di capitali è più complessa di quella delle società di persone e porta spesso ad un carico fiscale complessivamente superiore rispetto a quello applicabile a una società di persone. In particolare, nel caso della srl, qualora i soci procedano alla distribuzione dei dividendi, in capo al singolo socio si applica una tassazione, con conseguente doppia imposizione (in capo alla società e al socio). Nel mondo della farmacia, questo aspetto è da tenere in forte considerazione dal punto di vista di ottimizzazione del prelievo fiscale; infatti, in caso si opti per una srl, è opportuno che i soci “lascino” gli utili in azienda (ad esempio con finalità di investimenti futuri) e non vogliano invece prelevare tutto quanto prodotto nel corso dell’anno.
Una volta scelto il tipo di società, occorre regolamentare i rapporti con gli altri soci, negoziando opportunamente con gli stessi i contenuti del contratto (atto costitutivo) della società. È quindi opportuno chiedere al professionista incaricato dell’assistenza alla costituzione della società di redigere l’atto costitutivo tenendo conto dell’esigenza di equilibrare i poteri dei soci nella società, caso per caso, senza accontentarsi di uno statuto standard, spesso poco calato nella situazione concreta. Uno dei peggiori errori che possono essere commessi al momento della costituzione di una società è infatti quello di non prestare la dovuta attenzione all’atto costitutivo, trascurando la fase di negoziazione dello stesso; in tal modo, infatti, i soci (in particolare quelli di minoranza) rischiano di restare “incastrati” in una società nella quale non hanno i poteri desiderati.
CONFERIMENTO E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ
Sotto il profilo tecnico, al di fuori delle ipotesi in cui si intenda costituire una società ex novo per lo svolgimento dell’attività farmaceutica, il passaggio a società può avvenire attraverso due diverse operazioni: il conferimento e la trasformazione.
Attraverso il conferimento, una farmacia gestita in forma di impresa individuale viene trasferita in una nuova società (di persone o di capitali), la quale diventa titolare della farmacia stessa. In conseguenza del trasferimento, l’ex titolare della farmacia (neosocio) riceve una quota di partecipazione nella società, proporzionale al valore costituito dall’apporto dell’azienda; contestualmente, il nuovo socio apporta denaro al fine di poter entrare, seppur con una quota minima.
Il valore di conferimento della farmacia è rappresentato dal patrimonio netto risultante:
- (per le società di persone) dal bilancio di conferimento allegato all’atto di costituzione;
- (per le società di capitali) da una perizia di stima redatta dallo stesso conferente, qualora si tratti di conferimento in una srl, in cui vengono messe in evidenza le attività e le passività aziendali in base ai valori effettivi (dal lato attivo: attrezzature, scorte di merci, crediti e liquidità; dal lato passivo: scoperti di banca, TFR accantonato, debiti verso fornitori, debiti tributari e debiti verso istituti di previdenza e assistenza/contributi).
Tra le attività può essere inserito anche il valore di avviamento, ovvero il valore “immateriale” dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, la cui entità, legata alla capacità di produrre reddito d’impresa, può corrispondere al valore di mercato della farmacia, minimizzando l’impatto fiscale.
Qualora la farmacia sia stata gestita in forma di impresa familiare, i familiari possono apportare il credito corrispondente ai diritti maturati ai sensi dell’art. 230-bis c.c. (utili maturati e non liquidati, oltre agli incrementi patrimoniali dell’azienda in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato).
Per quanto riguarda la responsabilità patrimoniale, la giurisprudenza prevalente ritiene che il conferimento di un’azienda individuale in una società equivalga alla cessione dell’azienda medesima. Di conseguenza, la società conferitaria risponde dei debiti inerenti all’azienda, sorti anteriormente al conferimento, risultanti dai libri contabili obbligatori ed il conferente non è liberato dai debiti suddetti se il creditore non vi abbia consentito, mentre per le obbligazioni contratte successivamente a detto evento risponde esclusivamente la società conferitaria con il proprio patrimonio.
Il conferimento può essere utilizzato anche nel caso in cui venga trasferita l’azienda farmacia da una società di persone ad una società di capitali.
La trasformazione consente invece di mutare una società in un’altra avente natura giuridica differente. La trasformazione che più frequentemente viene effettuata nel caso di una farmacia è quella da società di persone in società di capitali. Essa deve essere deliberata dalla maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascuno degli utili. In ogni caso il socio che non ha concorso alla decisione ha comunque diritto di recesso. La delibera di trasformazione deve risultare da atto notarile. La trasformazione da società di persone in società di capitali presuppone la predisposizione di una relazione di stima dei beni sociali, determinata sulla base dei valori attuali degli elementi del passivo e dell’attivo. Nel caso di trasformazione in srl, la perizia deve essere effettuata da un soggetto iscritto nel registro dei revisori o da una società di revisione. Per quanto riguarda la partecipazione al capitale sociale, i soci della società di persone hanno diritto all’assegnazione di una quota del capitale della società di capitali proporzionale alla partecipazione detenuta prima della trasformazione. Pertanto, la trasformazione non ha nessuna influenza sulla partecipazione del socio della società risultante.
Sotto il profilo della responsabilità patrimoniale, la trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione, a meno che i creditori sociali non acconsentano alla trasformazione; il consenso si presume se i creditori (ai quali la delibera di trasformazione deve essere comunicata) non lo abbiano espressamente negato nei 60 giorni successivi alla ricezione della relativa delibera. Il consenso dei creditori non riguarda la trasformazione in quanto tale, ma soltanto la liberazione dei soci per le obbligazioni sorte prima degli adempimenti pubblicitari previsti per la trasformazione.
Anche nel caso della trasformazione, come per il conferimento, per le obbligazioni assunte dalla società di capitali successivamente alla modifica risponde soltanto quest’ultima con il proprio patrimonio.
Tags:
farmacia, società
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