Il nuovo Accordo Collettivo Nazionale 2025: contesto e conferme
Il nuovo ACN, sottoscritto da Federfarma e Assofarm, rappresenta il principale strumento di regolamentazione dei rapporti convenzionali tra il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e le farmacie private e comunali. L’Accordo ha validità triennale e, in base all’intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni, è entrato in vigore a partire dal 6 marzo 2025.
L’articolo 5 dell’ACN disciplina nel dettaglio la Commissione Farmaceutica Aziendale, organo deputato a valutare eventuali irregolarità nella spedizione delle ricette da parte delle farmacie e a fornire un parere tecnico all’Azienda Sanitaria per l’adozione di provvedimenti sanzionatori o di recupero delle somme indebitamente corrisposte.
Composizione e presidenza della nuova CFA
Il nuovo ACN conferma la composizione paritetica della Commissione Farmaceutica Aziendale, prevedendo due membri in rappresentanza della parte pubblica e due in rappresentanza delle farmacie. Tuttavia, si introduce una novità sostanziale rispetto alla disciplina previgente (DPR 371/1998): la presidenza della Commissione è attribuita alla parte pubblica e non è più previsto il voto doppio del presidente in caso di parità.
In base alla norma transitoria n. 1, la nuova CFA dovrà essere istituita entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dell’ACN, ovvero entro il 6 settembre 2025. Il funzionamento della Commissione sarà disciplinato da un regolamento regionale redatto sulla base dello schema-tipo allegato all’ACN.
Competenze e procedura ordinaria di contestazione
L’ACN 2025 conferma le prerogative della CFA in relazione all’esame delle ricette e degli addebiti per errori contabili, ma introduce nuove modalità procedurali che scandiscono le fasi del procedimento amministrativo. In particolare:
- La farmacia che intende attivare la procedura di contraddittorio innanzi alla CFA deve farlo entro 30 giorni dalla data di ricezione della contestazione (art. 5, comma 13);
- A seguito della richiesta di contraddittorio, l’Azienda sanitaria ha sei mesi di tempo per trasmettere alla CFA le ricette contestate. Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza della contestazione;
- La CFA esamina la documentazione e trasmette il proprio parere all’Azienda, che adotta il relativo provvedimento;
- A differenza del passato, la CFA non ha più il potere di comminare direttamente sanzioni per inadempimenti contrattuali da parte delle farmacie. Tale competenza è ora attribuita all’Azienda sanitaria, la quale agisce previo parere della Commissione;
- L’oggetto dell’accertamento può comprendere anche il rispetto dei requisiti e delle procedure per l’erogazione dei servizi.
Disciplina transitoria: la procedura in vigore fino all’istituzione della nuova CFA
Nelle more dell’attuazione delle nuove disposizioni e dell’adozione dei regolamenti regionali, trova applicazione la disciplina transitoria di cui alla norma transitoria n. 2. Questa prevede un procedimento scandito da precisi termini per garantire la continuità delle attività ispettive e di controllo.
I principali passaggi:
- Contestazione da parte dell’Azienda. L’Azienda sanitaria, entro un anno dal ricevimento delle ricette da parte della farmacia, deve trasmettere alla Commissione e alla farmacia interessata (preferibilmente via PEC) la contestazione, allegando le ricette ritenute irregolari. Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza della contestazione.
- Controdeduzioni della farmacia. La farmacia ha venti giorni dal ricevimento della contestazione per trasmettere le proprie controdeduzioni alla Commissione. Trattandosi di un termine ordinatorio, l’eventuale ritardo non preclude in modo assoluto la possibilità di esprimere difese, purché ciò avvenga prima dell’adozione del provvedimento.
- Esame da parte della Commissione. La Commissione deve esaminare le ricette entro un anno dalla data di ricezione e trasmettere gli esiti dell’attività istruttoria all’Azienda sanitaria per l’adozione del provvedimento finale.
Profili giuridici e margini di tutela per le farmacie
L’attuale quadro normativo, seppure finalizzato a garantire maggiore trasparenza e tracciabilità procedimentale, impone ai titolari di farmacia un’attenta gestione documentale e una tempestiva attività difensiva.
Dal punto di vista giuridico:
- Il termine annuale per la contestazione da parte dell’Azienda è perentorio: la sua inosservanza comporta la nullità della contestazione stessa;
- Il termine ordinatorio di venti giorni per le controdeduzioni consente comunque l’esercizio del diritto di difesa se rispettato entro l’adozione del provvedimento finale;
- Il superamento dei termini da parte della Commissione non determina automaticamente l’invalidità dell’intero procedimento, ma potrebbe assumere rilevanza sotto il profilo della responsabilità amministrativa, specie nei casi di pregiudizio per la farmacia.
È altresì rilevante sottolineare che, in caso di provvedimento di addebito economico o trattenute, la farmacia conserva il diritto di agire per la restituzione delle somme, soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione.
Conclusioni: un equilibrio ancora da consolidare
La riforma della Commissione Farmaceutica Aziendale, come delineata dal nuovo ACN, rappresenta un passo verso una maggiore razionalizzazione delle relazioni tra SSN e farmacie convenzionate. Tuttavia, la fase transitoria presenta margini di incertezza, richiedendo prudenza operativa e vigilanza giuridica da parte dei soggetti coinvolti.
Per i titolari di farmacia è fondamentale:
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- Monitorare i termini di ricezione e risposta alle contestazioni;
- Documentare con precisione le spedizioni delle ricette e ogni fase della comunicazione con l’Azienda sanitaria;
- Valutare, caso per caso, l’opportunità di richiedere il contraddittorio davanti alla CFA;
- Avvalersi di un eventuale supporto legale per verificare la correttezza del procedimento e impugnare eventuali provvedimenti viziati.