La gestione dei medicinali scaduti da parte dei distributori all’ingrosso: quadro normativo e obblighi operativi

La gestione dei medicinali scaduti da parte dei distributori all’ingrosso: quadro normativo e obblighi operativi

La gestione dei medicinali scaduti da parte dei distributori all’ingrosso: quadro normativo e obblighi operativi

La gestione dei medicinali scaduti rappresenta un tema cruciale per i distributori all’ingrosso di farmaci, soggetti chiamati a garantire non solo la corretta conservazione dei prodotti, ma anche il loro smaltimento in conformità con le normative ambientali e sanitarie. L’inosservanza delle disposizioni in materia può comportare conseguenze sanzionatorie anche di natura penale. Questo articolo analizza il quadro normativo applicabile a livello nazionale, con particolare riferimento al D.lgs. 219/2006, al D.P.R. 254/2003 e al Codice dell’Ambiente (D.lgs. 152/2006), soffermandosi sugli obblighi in capo ai grossisti e sulle implicazioni operative della classificazione dei farmaci scaduti come rifiuti sanitari.

Normativa applicabile alla gestione dei medicinali scaduti

In assenza di disposizioni regionali specifiche, la gestione dei medicinali scaduti da parte dei distributori all’ingrosso è disciplinata principalmente dalla normativa nazionale. Le principali fonti normative di riferimento sono:

  • D.lgs. 24 aprile 2006, n. 219 – Codice comunitario dei medicinali per uso umano;
  • D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 – Regolamento sulla gestione dei rifiuti sanitari;
  • D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Codice dell’ambiente.

Obblighi di smaltimento previsti dal Codice del Farmaco

L’art. 112 del D.lgs. 219/2006 richiama le linee guida contenute nel D.M. 9 giugno 1999, secondo cui i medicinali scaduti devono essere distrutti nel rispetto della normativa fiscale, ambientale e sulla gestione dei rifiuti speciali.

I distributori devono inoltre conservare la documentazione relativa allo smaltimento per almeno cinque anni, a garanzia della tracciabilità e della trasparenza delle operazioni effettuate.

Classificazione dei farmaci scaduti come rifiuti sanitari

Il D.P.R. 254/2003 classifica i farmaci scaduti tra i rifiuti sanitari soggetti a gestione speciale. In particolare:

  • L’art. 2, comma 1, lettera g) li considera rifiuti sanitari a tutti gli effetti;
  • L’art. 2, comma 1, lettera h) distingue tra:
    • Farmaci scaduti o inutilizzabili (punto 1a);
    • Medicinali citotossici e citostatici (punto 1b);
    • Sostanze stupefacenti e psicotrope (punto 4).

L’art. 14 dello stesso regolamento dispone che tali rifiuti siano smaltiti in impianti di incenerimento autorizzati. Mentre i farmaci citotossici devono essere trattati come rifiuti pericolosi a rischio infettivo, i farmaci scaduti comuni sono in genere classificati come rifiuti sanitari non pericolosi, con codici CER 180109 o 180208, salvo il caso di specifiche caratteristiche chimico-fisiche.

Obblighi di gestione secondo il Codice dell’Ambiente

Il D.lgs. 152/2006 definisce le regole generali per la gestione dei rifiuti, imponendo obblighi precisi ai produttori e detentori. In particolare:

  • L’art. 183 individua le attività incluse nella “gestione dei rifiuti”, tra cui raccolta, trasporto, smaltimento e recupero;
  • L’art. 185 disciplina il deposito temporaneo dei rifiuti presso il luogo di produzione, secondo due criteri alternativi:
    • Smaltimento ogni tre mesi, indipendentemente dalle quantità;
    • Smaltimento al raggiungimento di 30 mc, di cui massimo 10 mc di rifiuti pericolosi;
  • In ogni caso, il deposito temporaneo non può superare l’anno solare.

Sanzioni per gestione irregolare dei farmaci scaduti

Il mancato rispetto dei limiti e delle condizioni sopra indicate può configurare un deposito temporaneo irregolare, con applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 256 del Codice dell’Ambiente:

  • Rifiuti non pericolosi: arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da € 2.600 a € 26.000;
  • Rifiuti pericolosi: arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda nella stessa forbice.

Tali sanzioni si applicano non solo ai soggetti che gestiscono senza autorizzazione, ma anche ai titolari d’impresa o responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti.

La giurisprudenza è costante nel ritenere che il mancato rispetto delle modalità, dei tempi e dei volumi previsti per il deposito temporaneo costituisca gestione illecita di rifiuti, penalmente rilevante.

Conclusioni operative

I distributori all’ingrosso sono tenuti a osservare rigorosamente gli obblighi stabiliti dalla normativa nazionale, in particolare:

  1. Lo smaltimento dei medicinali scaduti in impianti di incenerimento autorizzati, secondo le modalità previste dal D.P.R. 254/2003;
  2. Il rispetto delle condizioni di deposito temporaneo e delle soglie di accumulo dettate dal Codice dell’Ambiente (D.lgs. 152/2006);
  3. La conservazione della documentazione per almeno cinque anni, come richiesto dal Codice del Farmaco.

L’inosservanza di tali disposizioni può esporre i grossisti a sanzioni amministrative e penali, in particolare per gestione illecita di rifiuti.
Si evidenzia, infine, l’opportunità per gli operatori di settore di verificare l’eventuale esistenza di normative regionali specifiche, che potrebbero integrare o rafforzare gli obblighi previsti a livello nazionale in materia di smaltimento dei medicinali scaduti.

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